E’ un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, affetti da un’infermità fisica o mentale, che possono far valere determinati requisiti contributivi.

I REQUISITI

l’infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell’Inps e tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità;
assicurazione presso l’Inps da almeno 5 anni.

INTEGRAZIONE AL MINIMO

Nel caso in cui l’assegno risulti di importo molto modesto e l’interessato percepisca bassi redditi, l’importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all’assegno sociale. L’assegno non può comunque superare l’importo del trattamento minimo.
Rientrano nel calcolo del reddito:

    • i redditi soggetti all’Irpef (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);
    • i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni.

Redditi da non considerare:

    • la casa di proprietà del richiedente l’assegno se vi abita;
    • i redditi esenti da Irpef (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici);
    • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc.);
    • le pensioni di guerra;
    • l’importo dell’assegno ordinario di invalidità calcolato senza tener conto dell’integrazione.
ASSEGNO DI INVALIDITA’ E RENDITA INAIL

Dal 1° settembre 1995 l’assegno di invalidità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.
In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall’Inps la differenza tra le due prestazioni.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti (“cristallizzazione”) fino al riassorbimento del maggior importo pagato.

TRASFORMAZIONE DELL’ASSEGNO

Al compimento dell’età pensionabile l’assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché l’interessato abbia cessato l’attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia: 20 anni di contribuzione, con età pensionabile di vecchiaia Il periodo in cui l’invalido ha beneficiato dell’assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia.

LA DOMANDA

La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata a qualunque ufficio Inps telematicamente con Pin o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Il modulo è disponibile presso gli uffici dell’Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato. Serve il certificato medico SS3 inviato telematicamente dal medico curante.

LA DECORRENZA

L’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità inizia dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. L’assegno ha validità triennale e può essere confermato, su domanda del beneficiario, per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di assegno di invalidità venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’esame del ricorso stesso.